Il Giudice Sportivo si è fatto attendere ma alla fine è arrivata la sentenza sul caso Cosenza, schierato irregolarmente dalla Fidelitas Cimini nelle prime due giornate di campionato. Due ko a tavolino nei confronti della compagine sorianese a beneficio di Valentano e Capranica. A questo si aggiungono due giornate di squalifica per il calciatore Gianluca Cosenza e 200,00 euro di multa.
Una stangata pesante ma anche prevedibile che stravolge una classifica finora dominata dalla squadra di Antolovic a punteggio pieno. I cimini scendono al quarto posto a quota 12 punti e perdono così la testa del girone a beneficio della coppia Capranica-Canale Monterano in vetta con 14 punti, una lunghezza in più della Maglianese terza.
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
VALENTANO - FIDELITAS CIMINI
Il Giudice Sportivo esaminato il reclamo fatto pervenire nei termini previsti dal CGS dalla società VALENTANO e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa ha preso parte, senza averne titolo, il calciatore COSENZA Gianluca squalificato per una gara effettiva come risulta dal C.U. n. 254 del 12.05.2015 all'epoca dei fatti tesserato per la società VIVA CALCIO. Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino. Dalle memorie difensive pervenute dalla società FIDELITAS CIMINI, questa richiede la inammissibilità del reclamo,in quanto la società VALENTANO non ha preannunciato il reclamo entro le ore 24 del giorno successivo la disputa della gara come previsto dal CGS. In merito alla richiesta di inammissibilità inviata dalla società FIDELITAS CIMINI, va rilevato che l'art. 46 del CGS in relazione ai reclami avverso le posizioni di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, prevede esclusivamente che siano proposti al Giudice Sportivo nei termini di sette giorni della disputa della gara stessa. Pertanto il reclamo in esame è fondato. Infatti, il citato calciatore risulta in posizione irregolare e quindi non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica di una gara per recidività in ammonizione (VIII infrazione) irrogatagli con C.U. 254 del 12.05.2015. Considerato che la squalifica, ai sensi dell'art. 22 comma 6 del CGS il calciatore avrebbe dovuto scontarla per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società con la quale risulta tesserato. Quanto sopra premesso, accertata l'irregolare alla partecipazione del calciatore COSENZA Gianluca(FIDELITAS CIMINI) alla gara in oggetto. Visto l'art. 22 comma 6 del CGS PQM DELIBERA
a) di accogliere il reclamo proposto dalla società VALENTANO;
b) di irrogare alla società FIDELITAS CIMINI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di euro 100,00
c) di inibire il dirigente accompagnatore PAZIENZA Gianluca (FIDELITAS CIMINI) fino al 20.11.2015; d) di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore COSENZA Gianluca (FIDELITAS CIMINI) Nulla sulla tassa reclamo
FIDELITAS CIMINI - CAPRANICA CALCIO
Il Giudice Sportivo sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 80 del 15.10.2015 esaminato il reclamo fatto pervenire nei termini previsti dal CGS e a seguito di tempestivo preannuncio della società CAPRANICA e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa ha preso parte, senza averne titolo, il calciatore COSENZA Gianluca squalificato per una gara effettiva come risulta dal C.U. n. 254 all'epoca dei fatti tesserato per la società VIVA CALCIO del 12.05.2015 Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino. Dalle memorie difensive presentate dalla società FIDELITAS CIMINI, questa richiede la inammissibilità del reclamo in quanto la società CAPRANICA non ha preannunciato il reclamo entro le ore 24 del giorno successivo la disputa della gara come prevede il CGS. In merito alla richiesta di inammissibilità inviata dalla società FIDELITAS CIMINI, va rilevato che l'art. 46 del CGS in relazione ai reclami avverso le posizioni di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, prevede esclusivamente che siano proposti al Giudice Sportivo nei termini di sette giorni della disputa della gara stessa. Comunque, anche se non dovuto, si evidenza che il preannuncio di reclamo è pervenuto in data 11.11.2015 pertanto il reclamo è ammissibile e fondato Infatti, il citato calciatore risulta in posizione irregolare e quindi non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica di una gara per recidività in ammonizione (VIII infrazione) irrogatagli con C.U. 254 del 12.05.2015. Considerato che la squalifica, ai sensi dell'art. 22 comma 6 del CGS il calciatore avrebbe dovuto scontarla per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società con la quale risulta tesserato.
Quanto sopra premesso, accertata l'irregolare alla partecipazione del calciatore COSENZA Gianluca(FIDELITAS CIMINI) alla gara in oggetto. Visto l'art. 22 comma 6 del CGS
PQM DELIBERA
a) di accogliere il reclamo proposto dalla società CAPRANICA
b) di irrogare alla società FIDELITAS CIMINI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di euro 100,00
c) di inibire il dirigente accompagnatore CAROSI Maurizio (FIDELITAS CIMINI) fino al 04.12.2015
d) di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore COSENZA Gianluca (FIDELITAS CIMINI) Nulla sulla tassa reclamo.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA' AMMENDA
Euro 100,00 BOMARZO
Perchè propri sostenitori nel corso della gara rivolgevano all'arbitro espressioni offensive ed oscene
Euro 100,00 VASANELLO
Euro 100,00 BOMARZO
Perchè propri sostenitori nel corso della gara ed in più occasioni rivolgevano all'arbitro espressioni offensive.
Euro 50,00 MONTALTO
Per avere causato ritardo all'inizio della gara.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
MORELLI FABRIZIO (CANALE MONTERANO CALCIO)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
BRUNETTI ANDREA (CAPRANICA CALCIO)
FABIANI SERGIO (MAGLIANESE)
TORTOLINI ALESSIO (TUSCANIA CALCIO)
MANCINI DANIELE (VASANELLO)
BARLOCCI MICHELE (VIRTUS PILASTRO)
REMPICCI FEDERICO (VIRTUS PILASTRO)