S.LORENZO N. – ATLETICO LADISPOLI ARL
Il Giudice Sportivo
– sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 249 del 7.5.2015
– preso atto del reclamo proposto dalla società SAN LORENZO NUOVO
– rilevato preliminarmente che lo stesso non rispecchia i requisiti formali disposti dalla FIGC con C.U. n. 107/A del 12.01.2015 riguardo l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi gli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei campionati regionali che recita testualmente:”gli eventuali reclami dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine di copia alla controparte” preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo all’affettuazione della gara stessa.
– considerato che il preannuncio di reclamo è stato inoltrato a mezzo telefax alle ore 18.14 del 4/5/2015 mentre le motivazioni sono state spedite a mezzo Raccomandata AR alla controparte il giorno 5/5/2015 ore 11.19 ed al Giudice sportivo alle ore 11.33 dello stesso giorno. Inoltre il tutto è stato oggetto di spedizione via E-MAIL alle ore 12.06 del 5/5/2015.
– osservato che per quanto sopra, il reclamo proposto dalla società SAN LORENZO NUOVO è inammissibile precludendo qualsiasi esame nel merito.
PQM
DELIBERA
a) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società SAN LORENZO NUOVO
b) di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: SAN LORENZO NUOVO – ATLETICO LADISPOLI 2 – 2
c) di comminare alle società SAN LORENZO NUOVO e ATLETICO LADISPOLI l’ammenda di euro 150,00 perchè propri sostenitori, nel corso della gara inveivano contro la tifoseria della squadra avversaria. Per ripristinare l’ordine si è reso necessario l’intervento della Forza Pubblica (RCdC)
La tassa reclamo va incamerata.