Quinta puntata della nuova rubrica proposta dal Calcio della Tuscia relativa a temi afferenti il calcio e le sue regole. A curarla è sempre l’amico Francesco Casarola, consulente di diritto sportivo e dottore di ricerca in Diritto ed Economia dello Sport. Un consiglio che diamo ai dirigenti ogni giovedì è quello di stampare questa pagina e conservarla per tenersi sempre aggiornati.
ESECUZIONE DELLE SANZIONI: IL CASO TARANTO – GRAVINA. IL CALCIATORE RETROCESSO DEVE SCONTARE LA SANZIONE NELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA DELLA STAGIONE SUCCESSIVA. (DECISIONE CU 090/CSA del 12.02.2018)
La vicenda in esame prende le mosse dal ricorso del Gravina nei confronti del Taranto, per la presunta posizione irregolare del calciatore Dettoli Luca. Il Giudice Sportivo aveva rigettato il ricorso proposto dal Gravina.
Il Gravina sosteneva che il calciatore dovesse scontare la squalifica residua nel campionato Juniores Nazionale (in quanto il Taranto non partecipando alla Lega Pro ma alla serie D non potrebbe scontare nel campionato Nazionale Under 17 di Lega Pro). Il calciatore non avendo scontato la sanzione chiedeva la sanzione disposto dall’art. 22 c. 3 e 6 CGS. In sintesi la posizione del Gravina teneva riguardo ai principi dell’afflittività e dell’omogeneità delle gare dove scontare le sanzioni.
La posizione del Taranto si può sintetizzare nell’affermazione che: “il Taranto evidenzia che risulterebbe chiara ed inequivoca la volontà del legislatore sportivo di stabilire che, per l’esecuzione delle sanzioni residue relative Campionati del Settore giovanile scolastico, non può che essere considerato il Campionato di nuova categoria di appartenenza, il quale, nel caso in esame, sarebbe – ad avviso del Taranto – il Campionato Allievi regionali, in quanto sarebbe di palmare evidenza che nella vicenda in esame, trattandosi di squalifica comminata in gare del Campionato Under 17 della Lega pro ed essendo il sodalizio tarantino retrocesso nel Campionato Nazionale Dilettanti Serie D con inevitabile preclusione a partecipare nella corrente stagione al predetto torneo riservato ai soli club professionistici, la sanzione doveva e deve essere espiata nella nuova categoria di appartenenza, che – ribadisce la resistente – sarebbe il Campionato Allievi regionali, non avendo peraltro l’atleta de quo cambiato società”.
Il calciatore per età ha scontato la squalifica all’interno del campionato di Allievi Regionali.
La questione pone l’accento sulla problematica dell’esecuzione delle sanzioni per i calciatori che cambiano sodalizio e/o categoria di appartenenza. All’interno di questa fattispecie si scontrano due principi quello dell’omogeneità e quello dell’afflittività.
E’ bene ricordare che l’art. 22 c. 3 CGS afferma che: «Il calciatore colpito da squalifica per una o piú giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6»; quest’ultima disposizione, diversamente, ammette che: «[l]e squalifiche che non possono essere scontate, in tutto in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall’art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte».
La ratio delle norme che riguardano l’esecuzione delle sanzioni si basa sull’evitare che questa venga elusa dalla società, ovvero che quest’ultima possa decidere se e quando far scontare la sanzione.
In riferimento al caso concreto il Detoli aveva il requisito anagrafico per competere nella categoria Allievi. Il suo utilizzo in altre categorie deriva dalle decisioni prese dallo staff tecnico ma non influenzano l’applicazione delle norme sopra applicate.