Benvenuti all’Angolo di Casarola: le Regole nei Dilettanti.
Questa rubrica nasce, dopo alcuni articoli flash che negli anni hanno visto patria in questo sito, per accompagnare le società nella loro stagione. Una lettura, che proporremo settimanalmente ogni giovedì, approfondirà temi afferenti il calcio e le sue regole. A curarla sarà l’amico Francesco Casarola, consulente di diritto sportivo e dottore di ricerca in Diritto ed Economia dello Sport.
“Cercherò di trattare ed analizzare essenzialmente la figura dei tesserati, la giustizia sportiva dei dilettanti e le NOIF. Analizzando, quando sarà possibile, le decisioni degli organi di giustizia – afferma Casarola - Sarà un porto sul quale salpare nei momenti di dubbio o solo per capire una nuova norma. Oltre ad analizzare ogni vostro quesito, a meno che quanto richiesto non ricada in una vera e propria consulenza”.
Oggi partiamo nel cercare una definizione di calciatore dilettante.
Le fonti normative che ci descrivono chi sono i non professionisti è rintracciabile nell’art. 29 delle NOIF: i non professionisti sono calciatori tesserati, compresi quelli di sesso femminile, che svolgono attività sportiva per società associate alla LND. Rientrano in questa categoria anche i calciatori di Calcio a cinque e quelli che svolgono attività ricreativa.
Il nostro ordinamento dispone in maniera granitica che per tutti i calciatori “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonoma che subordinata.
Sono eccettuati i calciatori della LND che possono ricevere ai sensi dell’art. 94 ter i rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e quelle derivanti dalle voci premiali.
Il regime dei 10.000 euro per i calciatori dilettanti
Altra norma da tenere presente nel definire la cornice del calciatore dilettante è l’art. 69 comma 2 del TUIR che prevede: “Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 (prima 81 ndA) non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro (prima 7.500 ndA). Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”
Per motivi di completezza bisogna comprendere quali sono le attività che rientrano nell’importo dei 10.000: “m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.
Quindi ricapitolando un calciatore dilettante potrà giovare di un esenzione pari a 10.000 euro. Tale impostazione dal punto di vista sportivo è da rintracciare nella volontà di non mercificare l’attività di chi svolgesse attività sportiva per amore della disciplina praticata.
Francesco Casarola
Sports Law Consultant
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