NUOVA PESCIA ROMANA 2004 - TARQUINIA CALCIO
Visto il rapporto arbitrale nel quale si evidenzia che al 4' del secondo tempo, la società TARQUINIA CALCIO che si era presentata in campo con 7 a seguito di infortunio calciatori, rimaneva in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo stabilito nel comma 2 dell'art. 73 delle NOIF, e pertanto, l'arbitro sospendeva l'incontro sul risultato di 0 - 0;
Osservato che l'irregolare conclusione della gara deve essere ascritta a carico della società TARQUINIA CALCIO;
Visto l'art. 17 comma 1 del CGS e 53 comma 2 delle NOIF
DECIDE
a) di infliggere alla società TARQUINIA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3.
TRE CROCI - 1928 VETRALLA
Esaminati gli atti ufficiali della gara in epigrafe si rileva quanto segue:
- al 30' del secondo tempo veniva espulso il n. 10 FUSI Alessandro società TRE CROCI per aver rivolto espressioni irriguardose nei confronti dell’arbitro
- al 33' del secondo tempo veniva espulso il calciatore n. 9 BORGOGNONI Armando società TRE CROCI per aver colpito, in azione di gioco, un avversario con un calcio ad una ginocchio, procurandogli dolore. Da questo episodio scaturiva una zuffa nel corso della quale l'allenatore società 1928 VETRALLA, entrato in campo per soccorrere il suo calciatore, veniva afferrato per il collo dal n. 4 COCONI Jacopo società TRE CROCI inoltre era colpito con uno schiaffo e preso per i capelli dal n. 11 MORUCCI Luca società TRE CROCI. Successivamente il calciatore n. 16 NOBILE Marco della società TRE CROCI colpiva con uno schiaffo al volto un calciatore avversario che non reagiva
- mentre l'arbitro si accingeva a notificare l'espulsione al BORGOGNONI (società TRE CROCI) numerosi calciatori della squadra lo circondava minacciosamente offendendolo
- l'arbitro considerate le intimidazioni per l'espulsione di un solo calciatore, allo scopo di tutelare la sua incolumità decideva di soprassedere alla espulsione di altri tre calciatori e decideva di proseguire la gara pro-forma, anche perchè se avesse proceduto alla espulsione la società TRE CROCI sarebbe stata in inferiorità numerica.
- A fine gara, due persone presentatosi prima della gara come "presidente" e "vice" della società TRE CROCI lo spingevano e lo offendevano
- Il massaggiatore SCATENA Fabio invitava l'arbitro a non riportare sul referto l'espulsione e l'ammonizione di due calciatori della società TRE CROCI.
Tanto premesso, considerato che la mancata regolare conclusione della gara è da addebitarsi alla società TRE CROCI Visto l'art. 17 comma 4
SI DECIDE
a) di irrogare alla società TRE CROCI la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 nonchè l'ammenda di euro 200,00
b) di inibire il massaggiatore SCATENA Fabio fino al 28.04.2017
c) di squalificare i sottonotati calciatori come appresso specificato:
FUSI Alessandro 1 gara effettiva
BORGOGNONI Armando 1 gara effettiva
COCONI Jacopo 2 gare effettive
MORUCCI Luca 2 gare effettive
NOBILE Marco 2 gare effettive