Come avevamo già cercato di interpretare noi nell’articolo del 15 dicembre scorso riguardo al possitivo esito della vicenda “Il referto arbitrale consegnato alle due società e controfirmato dai due dirigenti indica ben cinque cartellini rossi nei confronti dei giocatori della Querciaiola i quali probabilmente hanno esagerato nelle proteste. Ecco che i tre fischi anticipati diventano una conseguenza della decisione della giacchetta nera: impossibilità tecnica di terminare la partita senza però tirare fuori dal vivo tutti quei cartellini rossi che avrebbero sicuramente acceso gli animi ancora di più. Probabile dunque una vittoria a tavolino a favore degli aquesiani che ora dovranno attendere le decisioni del giudice sportivo”… il giudice sportivo decide nella stessa maniera e consegna la vittoria a tavolino alla Virtus Acquapendente.
Grazie a questo successo la formazione di mister Claudio Belli si porta a casa i suoi tre punti conquistati anche sul campoi fino al 44’st e raggiunge la Virtus Pilastro in vetta alla classifica eguagliando il titolo di Campione d’Inverno dei rionali.
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
QUERCIAIOLA - VIRTUS C. ACQUAPENDENTE
Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 120 del 18.12.2014
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società QUERCIAIOLA e con il quale di deduce che la stessa è stata sospesa dall'arbitro senza una vera motivazione. Per l'effetto chiede la ripetizione della gara.
- Il reclamo è infondato.
Infatti l'arbitro, sul rapporto di gara, rileva che sul 44' del secondo tempo, a seguito la convalida di una rete realizzata dalla società VIRTUS ACQUAPENDENTE veniva accerchiato da alcuni calciatori della società QUERCIAIOLA successivamente spintonato.
Il Direttore di gara, fra i più facinorosi riconosceva i Sigg. VENANZI Valentino, FANELLI Fabio, SANTINI Paolo, MANCINELLI Francesco, CAROSI Riccardo (Società QUERCIAIOLA) che considerava espulsi dandone comunicazione alla società di appartenenza nell'apposito rapporto di fine gara. Pertanto la gara è stata sospesa al 44' del secondo tempo per mancanza del numero minimo regolamentare fissato dalla della regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio
Visto l'art. 17 comma 4 del CGS
DELIBERA
- di respingere il reclamo proposto dalla Società QUERCIAIOLA - di comminare alla società QUERCIAIOLA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di euro 150,00.
I provvedimenti disciplinari a carico di tesserati per quanto in atti sono stati pubblicati sul C.U. n. 180 del 18.12.2014.
La tassa va addebitata.