Campionato di 3a Categoria
RECLAMO
Gara del 20/12/2014 FAVL FOOTBALL CLUB - VIRTUS MONTE ROMANO
Il Giudice Sportivo,
- visto il reclamo presentato, nei modi e termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, dalla VIRTUS MONTE ROMANO con il quale si deduce che al 40º minuto del secondo tempo della gara in epigrafe, alcuni tesserati della Società reclamante venivano aggrediti fisicamente dai giocatori della squadra avversaria e che, in conseguenza di questo comportamento minaccioso ed intimidatorio tenuto dagli avversari, i giocatori del VIRTUS MONTE ROMANO erano costretti a proseguire l'incontro pro forma per garantirsi la incolumità;
- vista la memoria difensiva del 09.01.2014 inviata dalla società FAVLFOOTBALL CLUB;
- visto, altresì, il referto di gara dell'incontro in questione, nonché i supplementi di referto inviati dall'arbitro, dai quali di deduce che:
- La rissa all'interno del campo di giuoco è iniziata al 54º minuto del secondo tempo (9º minuto di recupero) ed al suo termine la partita si è conclusa regolarmente;
- hanno partecipato alla rissa in questione la maggior parte dei giocatori di entrambe le squadre ed anche gli altri tesserati presenti in campo
- durante la rissa l'allenatore della società VIRTUS MONTE ROMANO colpiva con un pugno un membro della squadra avversaria.
- Considerato che, ai sensi dell'art. 64 N.O.I.F.,è concessa esclusivamente al direttore di gara la facoltà di far proseguire l'incontro pro forma per fini cautelativi ovvero di ordine pubblico;
- ritenuto che dal referto arbitrale e dai supplementi di referto pervenuti non sono emerse circostanze idonee ad inficiare la validità del risultato conseguito sul campo dalle squadre;
DECIDE
- di respingere il reclamo proposto dalla VIRTUS MONTE ROMANO in quanto infondato sia in fatto sia in diritto per le motivazioni di cui sopra;
- di omologare il risultato conseguito sul campo, confermando la vittoria con il punteggio 2-1 in favore della società FAVL FOOTBALL CLUB.
La tassa di reclamo va incamerata.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
STELLIN DANIELE (ATLETICO VETRALLA)
MAZZARINI CARLOS (SIPICCIANO)
BOFFI DANIELE (CALCIO SUTRI)
DE LUCA BIAGIO (CALCIO SUTRI)
PROSPERI LIBORIO (CORCHIANO)
PAGGETTI LORENZO (ORATORIO MADONNA DELFIORE)
CHIOSSI LEONARDO (VIRTUS CAPRAROLA)
GRIMALDI EMANUELE (VIRTUS MONTE ROMANO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR
INCOCCIATI MICHELANGELO (CELLENO)
PRIMI LUCA (CIVITELLA UNITED)
CUCCHIARI DANIEL (FARNESE CALCIO)
FILIPPI ANDREA (FAVL FOOTBALL CLUB)
BUZZI FABIO (SPORTING BASSANO TEVERINA)
MICHALETTI ANGELO (CANINO CALCIO)
MAZZARINI CARLOS (SIPICCIANO)