Mister Stefano Broccatelli ed i calciatori Alessandro Bianchini e Matteo Monachino sono stati assolti dal Collegio di Garanzia del Coni.
Dopo il procedimento disciplinare avviato dalla Procura Federale Interregionale per i fatti occorsi in occasione della gara Sporting Bagnoregio – San Lorenzo Nuovo del 19 maggio 2019, valevole per il Campionato di Prima Categoria, girone A, del C.R. Lazio per i quali si era arrivati ad una pena di due anni squalifica in secondo grado, è definitivamente decaduta l’accusa di “di favorire platealmente la squadra avversaria, il tutto all’evidente fine di determinare la sconfitta della propria compagine, poi effettivamente realizzatasi”.
La difesa dei tre tesserati del San Lorenzo Nuovo, rappresentata dall’ Avv. Flavia Tortorella ha smontato ogni accusa di comportamento antisportivo e di illecito nei confronti di chi non aveva messo quel pallone nella propria porta. Nessuna “responsabilità corale” in campo di tutti i calciatori, neppure accertata dal Direttore di gara. Infatti il Collegio di Garanzia del Coni nella sentenza ha considerato l’arbitro “il “braccio” dell’ordinamento sportivo, quanto alle regole tecniche da far osservare e rispettare all’interno di una gara, ma è, altresì, nello svolgimento delle sue funzioni, investito di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche allorché sanziona quei comportamenti oltraggiosi ed istigatori degli atleti o dei dirigenti di una società sportiva anche al fine di sedare le masse dei tifosi e la sintesi delle sue attività e di ciò che vede e sente è riportata fedelmente nel referto arbitrale”. Ed in tale non c’è nulla di quanto contestato dalla Procura Federale.
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha dunque accolto il ricorso perché:
1) Non esiste la tipizzazione di una responsabilità corale ai fini della configurazione di un illecito sportivo;
2) Il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale;
3) Il giudizio di colpevolezza nell’ordinamento sportivo non deve raggiungere il grado di certezza previsto dal noto principio “al di la di ogni ragionevole dubbio”, ma deve essere comunque assistito da indizi che abbiano le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza nel senso descritto in parte motiva, che conducano ad un univoco contesto dimostrativo;
4) Il giudice sportivo non può costruire fattispecie nuove di illecito, ma solo giudicare correttamente ciò che le norme prevedono in relazione ai fatti contestati.
La Figc, che si era costituita in giudizio in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione, è stata anche condannata alle spese di 3.000 euro in favore dei ricorrenti Broccatelli, Bianchini e Monachino.
Purtroppo tutti gli altri calciatori del San Lorenzo Nuovo che non hanno deciso di proseguire la loro battaglia legale dovranno rispettare la squalifica di due anni in secondo grado (scadrà a dicembre 2021) comminata a suo tempo della giustizia sportiva.
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