Altra puntata del caso relativa al caso del calciatore della Polisportiva Monti Cimini SEY Muhammad. Dopo il Montefiascone che è già arrivato alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale ottenendo la richiesta di documentazione alla Federazione gambiana da parte della Figc italiana, ecco che anche il Città di Cerveteri comincia questo percorso. Il primo reclamo viene, come nel caso dei falisci, rigettato dal Giudice Sportivo che non trova nulla di animalo nel tesseramento del giovane classe 1999 da parte del club cimino il quale in estate aveva optato per il tesseramento di calciatori mai tesserati all’estero.
Ora dunque anche il Città di Cerveteri del presidente Ugo Ranieri può ricorrere al secondo grado di giudizio rappresentato, come già detto, dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale.
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CITTA DI CERVETERI - POLISPORTIVA MONTI CIMINI
Il Giudice Sportivo - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. 112 del 24.10.2018 - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società CITTA DI CERVETERI con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore SEY Muhammad nato il 22.5.1999 per errore nella procedura di tesseramento.
- La reclamante osserva che il citato calciatore in precedenza ha giocato con la Società HAWILS FOOTBALL CLUB e non risulta in possesso dei requisiti previsti dallart. 40 quater delle NOIF.
- La reclamante rileva che la Società POL. MONTI CIMINI nel tesserare il calciatore SEY Muhammad per brevità nel tesseramento e permettere l’immediata partecipazione alle gare ufficiali, ha optato per il tesseramento di calciatori mai tesserati all’estero.
- Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino. - Nelle controdeduzioni inviate dalla POL. MONTI CIMINI, questa rigetta totalmente le motivazioni della reclamante perchè, il tesseramento del calciatore SEY ha avuto inizio il 25.07.2018.
- Il reclamo è infondato. Infatti, su richiesta di questo Organo Giudicante lufficio tesseramento presso il Comitato Regionale Lazio comunica che il calciatore SEY Muhammad nato il 22.05.1999 risulta tesserato per la Società POL. MONTI CIMINI dal 6.8.2018, e che la pratica di tesseramento è stata approvata dall’ufficio tesseramento della FIGC.
- Pertanto il citato calciatore ha preso parte con pieno titolo alla gara in epigrafe.
DELIBERA
a) Di respingere il reclamo proposto dalla Società CITTA DI CERVETERI
b) Di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: CITTA DI CERVETERI POL. MONTI CIMINI 2 4.
La tassa reclamo va addebitata.