Brutto episodio di violenza e comportamento antisportivo nei confronti della terna arbitrale ad Anzio che si becca una pesante multa e diffida del campo.
In Promozione invece rispedito al mittente il ricorso del Viterbo Fc il quale, vista la regola degli under, non aveva nessuna ragione di essere accolto. Un errore probabilmente d’inesperienza quello commesso dai dirigenti viterbesi che avrebbero dovuto sapere la possibilità di restare con due under qualora durante la gara ne sia espulso uno dei tre in campo.
Per quanto riguarda le squalifiche non ci sono provvedimenti nel girone A di Eccellenza. In Promozione un turno a Floccari della Sorianese, Pappalardo e Del Duchetto della Csl Soccer.
SOCIETA' AMMENDA
Euro 1.000,00 ANZIO CALCIO 1924 DIFFIDA DEL CAMPO
Perchè propri sostenitori e tesserati nel corso della gara rivolgevano ad un assistente arbitrale espressioni minacciose e offensive. Per indebita presenza, a fine gara, all'interno del terreno di gioco di persone riconducibili alla società che accerchiavano la terna arbitrale senza rispettare il protocollo anti Covid. Avvicinavano l'ufficiale di gara ed in particolare uno delle dette persone sputava all'indirizzo dell'arbitro, attingendolo alla divisa. Un'altra persona colpiva violentemente con un calcio la coscia di un assistente arbitrale; lo stesso, persistendo un forte dolore si portava presso il Pronto Soccorso di Anzio/Nettuno dove gli veniva riscontrata ecchimosi cutanea ed edema sottocutaneo guaribile in giorni 3 s.c. (RAP. A - AA AA). Sanzione da considerare ai fini dell'applicazione della misura amministrativa disposta dalla FIGC con il C.U. n. 104 del 17/12/2014.
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
FOOTBALL CLUB VITERBO - BORGO PALIDORO
Il Giudice Sportivo,
sciogliendo la riserva di cui al C.U. 81 del 7/10/2020,
- esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società FOOTBALL CLUB VITERBO, con il quale si deduce che la gara non ha avuto regolare svolgimento per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso della stessa dalla Società BORGO PALIDORO.
La reclamante osserva che la Società BORGO PALIDORO ha schierato sin dall'inizio della gara i seguenti calciatori in fascia di età previsti per il campionato di Promozione:
- n. 2 DE GASPERIS Giammarco nato il 25/04/2001
- n. 3 MINCIACCHI Giammarco nato il 14/05/2000
- n. 7 ALBENZI Alessandro nato il 10/12/2002.
La Società BORGO PALIDORO nel corso della gara, ha effettuato le seguenti sostituzioni: al 1' del secondo tempo esce il n. 5 FAILLA Innocenzo Maria (nato il 28/04/1994) ed entra il n. 16 GENNARETTI Marco (nato il 5/04/2000).
- la reclamante asserisce che all'incirca al 20' del secondo tempo veniva espulso il calciatore n. 16 GENNARETTI Marco (nato il 5/04/2000) e che successivamente, al 22' del secondo tempo la stessa sostituiva il calciatore n. 3 MINCIACCHI Giammarco (nato il 14/05/2000), con il calciatore n. 17 PAGLIARI Manuel (nato il 28/05/1997);
- secondo la società FOOTBALL CLUB VITERBO, per l'effetto di tale sostituzione, la gara non avrebbe avuto regolare svolgimento e, pertanto, ai sensi di quanto previsto dal C.U. n. 1 del 6/07/2020 ne chiede la vittoria a tavolino.
- esaminati gli atti ufficiali, ritenuti come noto fonte di prova privilegiata, si rileva che, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, cronologicamente, l'espulsione del calciatore n. 16 GENNARETTI Marco (nato il 5/04/2000), avveniva al 27' del secondo tempo e quindi successiva alla sostituzione del calciatore n. 3 MINCIACCHI Giammarco (nato il 14/05/2000).
Tutto ciò premesso, va comunque evidenziato che, indipendentemente dall’ordine cronologico dei fatti sopra riportati, l’obbligo di impiegare sin dall’inizio e per l’intera durata della gara almeno 3 calciatori nati nelle fasce di età 2000, 2001 e 2002 viene meno nei casi di espulsione dal campo di uno dei calciatori delle fasce di età interessate così come riportato nel C.U. n. 1 del 6/7/2020
Per quanto sopra descritto dunque, la gara ha avuto regolare svolgimento e pertanto, il ricorso non può essere accolto, in quanto risulta essere stata correttamente applicata la norma prevista dal C.U. n. 1 del 6/7/2020
PQM DELIBERA
- di respingere il ricorso proposto dalla società FOOTBALL CLUB VITERBO;
- di convalidare il risultato della gara concluso con il seguente punteggio: FOOTBALL CLUB VITERBO - BORGO PALIDORO 2 – 2
Il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva va incamerata.