La decisione su Robur Tevere-Castiglione Calcio passa all’ufficio tesseramenti del Tribunale Nazionale Federale per pronunciarsi definitivamente sulla posizione di tesseramento del calciatore Souohi Amin per il quale la Robur Tevere aveva vinto in prima istanza il ricorso presso il giudice sportivo.
La Corte d’Appello Sportiva Territoriale si è pronunciata così:
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CASTIGLIONE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CALABRESI ANGELO FINO AL 18/10/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.87 LND DEL 10/10/2024
(Gara: ROBUR TEVERE – CASTIGLIONE CALCIO del 5/10/2024 – Campionato Seconda Categoria)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 110 del 25/10/2024 Con reclamo inoltrato formalmente e nei termini la società Castiglione Calcio ha appellato la delibera del Giudice Sportivo che aveva comminato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara in relazione alla irregolare posizione di tesseramento del calciatore Souihi Amin. Il Giudice rilevava come il tesseramento del calciatore, dilettante di nazionalità straniera, avesse decorrenza posteriore al 5-10-2024 data di effettuazione della gara in epigrafe e quindi che la sua partecipazione alla gara dovesse considerarsi irregolare. La società deduce, invece, che il calciatore in questione ha conseguito la cittadinanza italiana fin dal 9-1-2024 e quindi il suo tesseramento doveva assumere la decorrenza dell’invio del relativo modulo di tesseramento, ben anteriore alla data della gara in questione. Nell’esame del reclamo la Corte ha, innanzitutto, verificato che l’assunto della reclamante sul conseguimento da parte del calciatore della cittadinanza italiana fosse fondato. In effetti dalla documentazione prodotta, carta d’identità emessa proprio in data 9-1-2024, si ricava che già a quella data il calciatore risultava di nazionalità italiana e quindi non vi possono essere dubbi sulla veridicità di quanto affermato dalla società. L’esame della documentazione prodotta dalla società in sede di tesseramento denota invece come, erroneamente, nella stessa venisse riportato ancora lo status di dilettante straniero e, di conseguenza, la pratica di tesseramento sia stata lavorata come tale, con la conseguenza ulteriore che la decorrenza del tesseramento sia stata considerata come la data di effettiva autorizzazione rilasciata dagli organi federali competenti. Ciò posto, se in linea formale l’attività degli Uffici preposti non può che essere ritenuta del tutto conforme alle regole in materia, non di meno, in via sostanziale il tesseramento del calciatore doveva seguire le regole dettate per i dilettanti italiani con la conseguente datazione della decorrenza del tesseramento dalla data di invio del modulo di tesseramento. La Corte ha poi rilevato come, pur ritenendo il tesseramento del calciatore decorrente dalla data di invio del relativo modulo di tesseramento, non è nei suoi poteri quello di modificare la data di decorrenza dello stesso, competenza riservata alla sezione tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale a cui va rimesso il procedimento affinché provveda all’esame del tesseramento del calciatore ed alla correzione eventuale della decorrenza del tesseramento, tenuto conto delle evidenze già considerate da questo Organo Giudicante. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di trasmettere gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti per gli accertamenti di cui in motivazione, sospendendo ogni giudizio sul merito. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.