E’ andato un po’ secondo le più normali previsioni. Dopo oltre un mese il Giudice Sportivo si pronuncia sulla questione Barbarano Romano-Atletico Capranica e, ritenuto infondato il reclamo dei padroni di casa, rei di aver abbandonato il campo al 37’ della ripresa sul punteggio di 1-1, ha inflitto loro la sconfitta a tavolino ed un punto di penalizzazione come da regolamento.
In conseguenza di questo risultato il Barbarano scende a quota 20 punti in classifica ed è con un piede in Terza Categoria scivolando a meno cinque dalla coppia Sutri-Cross Roads.
In virtù di questa vittoria la capolista Atletico Capranica sale a 64 punti e rende così ufficiale le tre lunghezze di vantaggio sul Trevignano.
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
BARBARANO ROMANO - ATLETICO CAPRANICA
Il Giudice Sportivo
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.361 del 28/03/2019 - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società BARBARANO ROMANO con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto l'arbitro inaspettatamente la sospendeva al 37' del secondo tempo senza che ci siano stati atti di violenza nei suoi confronti e che nessuno dei calciatori presenti nel rettangolo di gioco manifestava la volontà di abbandonare il campo anticipatamente per l'effetto chiede ai sensi dell'art. 17 comma 4 lett. c) del CGS la ripetizione della gara. Il reclamo è infondato.
Esaminati gli atti ufficiali come noto fonte privilegiata di prova ex art. 35 del CGS, si rileva "al 37' del secondo tempo a seguito una decisione arbitrale il capitano della squadra BARBARANO ROMANO Sig. TEDESCHI Marco unitamente ai dirigenti ufficiali avvertivano l'arbitro che la squadra non era più intenzionata a giocare . La squadra intera poi abbandonava il recinto di gioco.
A seguito di tale decisione, l'arbitro sospendeva la gara al 30' del secondo tempo sul seguente punteggio: BARBARANO ROMANO - ATLETICO CAPRANICA 1 - 1.
Il regolamento del gioco del calcio al punto 14 prevede, qualora una squadra per proteste o per altro motivo si ritira dal terreno di gioco a gara iniziata, l'arbitro prenderà atto del ritiro ritenendo sospesa definitivamente la gara, anche se la squadra che si è ritirata ritornasse sulla decisione.
In virtù all'art. 17 lett. b e art 53 punto 2 delle NOIF
DELIBERA
a) di respingere il reclamo proposto dalla società BARBARANO ROMANO
b) di infliggere alla società BARBARANO ROMANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di euro 150,00.
La tassa reclamo va addebitata.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – 2° CATEGORIA
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
NASSI LEONARDO (ARLENESE)
PIANESI SIMONE (CESANO)
TOTONELLI RICCARDO (CESANO)
ANGELELLI MATTEO (CIVITA CASTELLANA)
PERCONTI STEFANO (POLISPORTIVA ORIOLO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
INNOCENTI RICCARDO (OLIMPUS ROMA)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE
NARDINI MICHAEL (VIRTUS C. ACQUAPENDENTE)
CIPPITELLI ALESSIO (ATLETICO CAPRANICA)
PETESE ROBERTO (ATLETICO CAPRANICA)
RUZZI LUCA (BARCO MURIALDINA A R.L.)
PATRIZI WILLY (CALCIO SUTRI)
FERRO ANTONIO (CESANO)
DE SANTIS GIANLUCA (FALERIA)
ROSSI GIANPAOLO (BARBARANO ROMANO)
BELLUCCI MARCO (TARQUINIA CALCIO)
ROMANI ROMANO (PRIMA PORTA SAXA RUBRA)
MANZONI ANDREA (PRO ALBA CANINO)
CILLO ROBERTO (SPORTING SACROFANO)
SASSI ANDREA (SPORTING SACROFANO)
PIACENTINI MANUEL (VEJANESE)