DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ATLETICO S.M.CALCIO - CALCIO SUTRI
Il Giudice Sportivo,
sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 377 del 18.05.2023 esaminato il ricorso, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali dalla società CALCIO SUTRI, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, perché i fatti accaduti durante l’incontro non avrebbero consentito alla ricorrente di poter disputare e concludere la prestazione sportiva in totale sicurezza.
La ricorrente riferisce che al 75 di gioco, sul punteggio di 1 - 1, alcuni soggetti non presenti in distinta di gara, ma in ogni modo riconducibili alla società ATLETICO S.M. CALCIO per l’abbigliamento indossato, entravano all’interno del recinto di gioco e si posizionavano nei pressi della porta difesa dal sig. Domenico PALOMBI n.1 della società ospitata, insultandolo con diversi epiteti e minacce di vario genere.
Gli stessi estranei, in un frangente in cui l’arbitro era distante, entravano all’interno del rettangolo di gioco ed aggredivano il portiere, sig. PALOMBI, colpendolo con un forte schiaffo dietro la nuca. Nonostante l’aggressione subita dal proprio portiere, i calciatori della società CALCIO SUTRI portavano a termine la gara, onde evitare ulteriori incidenti.
Riferisce la ricorrente che anche il comportamento dei sostenitori della società di casa, ATLETICO S.M. CALCIO, è stato particolarmente violento nei confronti di tesserati e sostenitori della loro società presenti in tribuna.
A causa del clima creatosi, è stato necessario richiedere l’intervento della Forza Pubblica, per placare gli animi e riportare la situazione alla calma.
Per effetto di quanto sopra descritto, la reclamante, in prima istanza, chiede la vittoria e, solo in alternativa, una sanzione disciplinare a carico della società ATLETICO S.M. CALCIO. Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, si rileva che al termine della partita, alcuni tifosi della squadra ospitante sono entrati nella zona degli spogliatoi, con fare minaccioso nei confronti dell’arbitro e dei tesserati della squadra avversaria.
E’ stato necessario l’intervento della Forza Pubblica per ripristinare l’ordine.
Dai fatti rilevati, le doglianze della società Calcio Sutri non possono essere accolte, in quanto le violenze così descritte non sono riportate negli atti ufficiali, pertanto
DELIBERA
1) di respingere il ricorso proposto dalla società CALCIO SUTRI;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: ATLETICO S.M. CALCIO-CALCIO SUTRI 1 1;
3) di infliggere alla società ATLETICO S.M. CALCIO l’ammenda di euro 300,00;
4) di trasmettere gli atti alla Procura Federale per il seguito di competenza;
5) il contributo va incamerato.
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PRO FIANO A.S.D. - CAPUT ROMA XIV
Visto il rapporto arbitrale nel quale si evidenzia che al 3' del primo tempo, la società CAPUT ROMA XIV, che si era presentata con n. 7calciatori, a seguito di infortuni, rimaneva in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo stabilito nel comma 2 dell'art. 73 delle NOIF e, pertanto, l'arbitro sospendeva l'incontro sul risultato di 1 - 0, a favore della squadra PRO FIANO; Osservato che l'irregolare conclusione della gara deve essere ascritta a carico della società CAPUT ROMA XIV; Visto l'art. 10, comma 1 del CGS e l'art. 73, comma 2 delle NOIF
DECIDE
a) di infliggere alla società CAPUT ROMA XIV la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0 - 3.