GARE SOSPESE O NON DISPUTATE
VIRTUS CAPRAROLA - ATLETICO MONTEROSI
Letto il referto arbitrale ed il supplemento di referto, si evince che:
- al 44' minuto del secondo tempo dopo un normale fallo di gioco, il giocatore n. 10 Masu Federico della società Atletico Monterosi colpiva con un calcio al costato un avversario che si trovava già a terra;
- a seguito di tale episodio alcuni giocatori della società Virtus Caprarola inseguivano il giocatore avversario ed il primo a raggiungerlo era il n. 1 Capparucci Daniele che lo colpiva con alcuni pugni nella parte superiore del corpo;
- successivamente il n. 11 del Virtus Caprarola Sangiorgi Alessandro lo colpiva al volto con uno schiaffo ed il n. 8 Mattei Arcangelo gli saltava addosso colpendolo con alcuni pugni sulle braccia poste a protezione del volto;
- per difendere il compagno partecipavano alla rissa anche il n. 9 Luberti Dario ed il n. 7 Totonelli Riccardo della società Atletico Monterosi; Intervenivano alla rissa colpendosi ripetutamente e vicendevolmente il n. 3 Nocera Bruno ed il n. 5 Loppi Fabio della società Virtus Caprarola con il n. 8 Zollo Kevin ed il n. 5 Cialimbruschi Federico della società Atletico Monterosi.
Il direttore di gara, ritenendo che la situazione stesse degenerando, vista l'impossibilità di ristabilire l'ordine sul terreno di gioco e non essendo evidentemente in grado di giungere alla naturale conclusione della partita, decideva di sospendere la gara definitivamente.
Tutto ciò premesso, considerato che la responsabilità per la mancata regolare conclusione dell'incontro deve essere attribuita ad entrambe le società che hanno tenuto una condotta non conforme a quanto disposto dalle norme federali costringendo l'arbitro ad interrompere definitivamente l'incontro.
Visto infine quanto disposto dall'art. 12 comma 5 e dall'art. 17 comma 1, comma 2, e comma 4 del C.G.S.
DECIDE
a) di infliggere alla società VIRTUS CAPRAROLA ed alla società ATLETICO MONTEROSI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio minimo di 0-3;
b) di comminare ad entrambe le società l'ammenda di € 50,00;
c) di squalificare i sottoelencati calciatori, per le condotte sopra descritte:
Atletico Monterosi
MASU FEDERICO (2 gare)
LUBERTI DARIO (1 gara)
TOTONELLI RICCARDO (1 gara)
ZOLLO KEVIN (1 gara)
CIALIMPRUSCHI FEDERICO (1 gara)
Virtus Caprarola
CAPPARUCCI DANIELE (1 gara)
SANGIORGI ALESSANDRO (1 gara)
MATTEI ARCANGELO (1 gara)
NOCERA BRUNO (1 gara)
LOPPI FABIO (1 gara)
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PEPARELLO STEFANO (INDOMITO BOLSENA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MEI GIANLUCA (F.C. SASSACCI)
ABBRUZZESE EMANUELE (GRAFFIGNANO)
PIETRUCCI MILVIO (UNITED ALTA TUSCIA)
MELLINI PAOLO (REAL TOLFA 2004)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE
BUCICOVSCHI EGOR (ATLETICO MONTEROSI)
BERARDOZZI GABRIELE (REAL MONTE ROMANO)
SAVOCA NICO (SIPICCIANO)
SANTINI PIETRO (UNITED ALTA TUSCIA)
AKRACH ABDERRAHIM (VIRTUS CAPRAROLA)