Un referto che non ha lasciato scampo al calciatore dell’Alta Tuscia United che nel match prenatalizio di Terza Categoria contro il Real Graffignano si è reso reo di un’aggressione al direttore di gara.
Il referto arbitrale parla di un pugno alla nuca alla notifica del cartellino rosso. Arbitro che poi si è recato in due pronto soccorso per accertamenti: prima a Belcolle (VT) e poi dopo quattro giorni a quello di Vimercate in Brianza dove gli sono stati rilasciati altri cinque giorni di prognosi per una “piccola alterazione iperdensa a livello del polo termporale di sinistra di sospetta natura ematica”.
Fabio Veruschi paga il tutto con cinque giornate di squalifica.
UNITED ALTA TUSCIA - REAL GRAFFIGNANO
Il Giudice Sportivo, letto il rapporto di gara dal quale si evince che:
- al 40º minuto del primo tempo il calciatore n. 8 Veruschi Fabio della Società United Alta Tuscia dopo essere stato ammonito rivolgeva frasi minacciose ed offensive nei confronti del direttore di gara;
- alla notifica del cartellino rosso Veruschi Fabio tentava di aggredire l'arbitro ma veniva trattenuto da due compagni di squadra fino a che riusciva a divincolarsi e raggiunto il direttore di gara lo colpiva con un forte pugno alla nuca, provocando un forte dolore e conseguenze fisiche che costringevano lo stesso ad interrompere la partita.
- In conseguenza dell'aggressione il direttore di gara veniva trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Viterbo dove veniva refertato con 4 gg. di prognosi per le lesioni subite, trascorsi i quali, si sottoponeva ad altri accertamenti presso il pronto soccorso di Vimercate (MB) ove veniva diagnosticato una piccola alterazione iperdensa a livello del polo termporale di sinistra di sospetta natura ematica con una ulteriore prognosi di gg. 5.
- Rilevato inoltre che precedentemente al fatto il cancello di ingresso del campo veniva lasciato aperto ed incustodito, permettendo così l'ingresso di persone non autorizzate, l'arbitro aveva interrotto per circa un minuto il gioco e richiamato l'attenzione dei dirigenti della Società United Alta Tuscia che provvedevano ad allontanarle.
- In considerazione di quanto sopra esposto, l'anticipata conclusione della gara va attribuita alla società UNITED ALTA TUSCIA.
" In virtù all'art. 17 comma 4 del CGS
DECIDE
a) di infliggere alla società United Alta Tuscia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e di condannarla al pagamento di un'ammenda di € 100,00;
b) di squalificare fino al 31.12.2023 il calciatore Veruschi Fabio della Società United Alta Tuscia. Sanzione da considerare ai fini dell'applicazione delle norme amministrative disposto dalla FIGC con il C.U. n. 104 del 17.12.2014;
c) di inibire fino 25.01.2019 al il dirigente addetto all'arbitro Gaione Piero della Società United Alta Tuscia.