RECLAMO
Gara del 1/11/2014 VIRTUS CAPRAROLA - FAVL FOOTBALL CLUB
Il Giudice Sportivo,
- visto il reclamo presentato, nei modi e termini regolamentari, dalla Società FAVL FOOTBALL CLUB, con il quale si deduce l'irregolare svolgimento dell'incontro in epigrafe per irregolarità del campo e per l'irregolarità della condotta dell'arbitro;
- vista la memoria difensiva del 07.11.2014 presentata nei modi e nei termini dalla Società VIRTUS CAPRAROLA;
- letto altresì il rapporto di gara ed i supplementi di referto dai quali si evince che:
- al 41º minuto del secondo tempo di gioco veniva concesso un calcio di rigore in favore della FAVL FOOTBALL CLUB; - Dopo la esecuzione dello stesso, il direttore di gara assegnava rimessa dal fondo per la VIRTUS CAPRAROLA ritenendo che il pallone non era entrato in rete;
- dopo la decisione dell'arbitro i giocatori della FAVL FOOTBALL CLUB contestavano al direttore di gara il fatto che il rigore era stato trasformato e che il pallone era uscito dalla porta attraverso un foro nella rete;
- dopo 10 minuti di proteste da parte dei giocatori di entrambe le squadre il direttore di gara faceva ripetere il rigore, nonostante fosse consapevole di commettere un errore tecnico, per salvaguardare la propria incolumità;
- dopo la esecuzione del calcio di rigore, l'arbitro faceva riprendere l'incontro sempre al fine di salvaguardare la sua incolumità e l'ordine pubblico;
Letto quanto riportato nel referto arbitrale è opportuno rilevare che il direttore di gara ha posto in essere un errore tecnico in quanto ha disposto la ripetizione di un calcio di rigore senza che ne sussistessero i presupposti regolamentari ed ha proseguito l'incontro per ragioni di ordine pubblico e per salvaguardare la sua incolumità senza che vi fossero particolari condizioni di pericolo, considerato anche che sul referto di gara non sono presenti episodi di eccessivo nervosismo ovvero un numero considerevole di sanzioni a carico dei giocatori.
Tutto ciò premesso, questo Giudice,
DECIDE
- Preliminarmente di dichiarare improcedibile il reclamo per la parte relativa alla irregolarità del terreno di gioco in quanto la asserita contestazione verbale da parte della società FAVL FOOTBALL CLUB non trova riscontro negli atti ufficiali;
- Di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla Società FAVL FOOTBALL CLUB e, per l'effetto, di annullare, avvalendosi della discrezionalità concessa dall'Art. 17 C.G.S., la gara tra la. VIRTUS CAPRAROLA e FAVL FOOTBALL CLUB del 01.11.2014, ordinando la ripetizione e dando mandato alla Delegazione Provinciale di Viterbo per gli adempimenti di competenza;
- Di disporre la restituzione della tassa di reclamo corrisposta dalla Società FAVL FOOTBALL CLUB.