RECLAMI
Gara del 12/10/2013 TRE CROCI – ACCORDIA
Il Giudice Sportivo,
- Visto il reclamo presentato, nei modi e termini di legge, dalla S.S.D. Tre Croci con il quale si deduce che la società A.S.D. Accordia., nel corso della partita in epigrafe, ha effettuato n. 6 sostituzioni contravvenendo a quanto disposto dal regolamento di categoria;
- Visto il referto arbitrale dell'incontro in questione, ove viene riportato che la squadra ospitata ha effettivamente operato la sostituzione di sei giocatori, due nel primo tempo e quattro nel secondo;
- Considerato che nel comunicato ufficiale del 29.07.2013 n. 1, in riferimento ai campionati provinciali, si specifica che il numero delle sostituzioni consentite durante lo svolgimento di un incontro è di 5;
- Ritenuto fondato il reclamo di cui sopra alla luce del combinato disposto degli Artt. 17 Com. 1º e 4º lett. B e 18 Com. 1º lett. B del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del comunicato ufficiale n. 1/2013;
DECIDE
- di accogliere il reclamo proposto dalla S.S.D. Tre Croci;
- di infliggere alla A.S.D. Accordia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e di condannarla al pagamento di un'ammenda di € 50,00
- di inibire il Dirigente Accompagnatore Belli Giovanni (Accordia) fino all’8.11.2013.
- di disporre, ai sensi di legge, la restituzione della tassa di reclamo corrisposta dalla S.S.D. Tre Croci.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO ALL’1/11/2013
INNOCENZI ANTONIO (CIVITA CASTELLANA)
Per eccessive proteste.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DI BENEDETTO ANDREA (MAREMMANA 1934)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GUERRA MIRKO (ACCORDIA)
LOZZI PIERPAOLO (GROTTE S.STEFANO C. 2012)
UBALDI CARLO (MAREMMANA 1934)
BERTOCCI MIRKO (NUOVO ATLETICO FALISCO)
DAPPIO ARMANDO (VIRTUS CAPRAROLA)
SOVIERO SANDRO (VIRTUS CAPRAROLA)
FEDERICI GABRIELE (CASTIGLIONE CALCIO)