Accolto il ricorso della seconda della classe nei confronti della società avversa che schierava in campo un giocatore squalificato. Il Magliano guadagna due punti in più in classifica portandosi così a sole due lunghezze di distanza dalla capolista Atletico Fc.
RECLAMO
Gara del 12/03/2016 VIRTUS CAMPAGNANO - MAGLIANO ROMANO CALCIO
Il Giudice Sportivo,
- visto il reclamo presentato, nei modi e termini stabiliti, dalla Società Magliano Romano Calcio con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore CHECCUCCI MATTEO che stava scontando un turno di squalifica a seguito di recidiva in ammonizione, come risulta dal C.U. n. 46 del 10.03.2016, e si invoca, per l'effetto, quanto stabilito dal C.G.S.;
- considerato che il calciatore CHECCUCCI MATTEO è risultato effettivamente essere in posizione irregolare, partecipando senza titolo alla gara di cui in epigrafe non avendo ancora scontato la squalifica di 1 giornata irrogatagli con C.U. n. 46 del 10.03.2016 per aver ricevuto la quinta ammonizione nella gara precedente;
- considerato altresì che il giocatore, ai sensi dell'Art. 22 Com. 2º del C.G.S., avrebbe dovuto scontare la squalifica a partire dal primo giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale e non essendo scusabile la ignorantia legis della società reclamata ai sensi dell'Art. 2 C.G.S.
- Ritenuto fondato il reclamo di cui sopra alla luce del combinato disposto degli Artt. 2, 17 Comma 5 lett. a) e 22 Comma 2 del C.G.S.;
DECIDE
a) di accogliere il reclamo proposto dalla Società Magliano Romano Calcio;
b) di infliggere alla Società VIRTUS CAMPAGNANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e di condannarla al pagamento di un'ammenda di € 50,00;
c) di inibire dai campi di gioco il Dirigente Accompagnatore Totonelli Vittorio della Società VIRTUS CAMPAGNANO fino all'8.04.2016, per le motivazioni di cui in narrativa;
d) di squalificare per una ulteriore giornata il calciatore Checcucci Matteo della Società VIRTUS CAMPAGNANO;
e) di disporre la restituzione della tassa reclamo.