DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
W3 MACCARESE - FAUL CIMINI VITERBO S.R.L
Il Giudice Sportivo,
sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 173 del 06/12/2023;
- Esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società W3 MACCARESE, per il seguente motivo: come da referto post gara, regolarmente firmato dall’arbitro e da entrambi i capitani, la POLISPORTIVA FAUL CIMINI al 36 del II tempo faceva uscire il calciatore DI RIENZO Cristian (2006), che veniva sostituito dall’entrante ZIROLI Ivan, lasciando, pertanto, la società POLISPORTIVA FAUL CIMINI con 2 soli calciatori under in campo. Per quanto sopra ed in considerazione di quanto disposto dal C.U. n. 1 del 10.07.2023, al punto 3.1 lett. B), chiede che alla Società POLISPORTIVA FAUL CIMINI venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in esame e, conseguentemente, l’aggiudicazione della stessa a proprio favore.
Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte di prova privilegiata, risulta che la società FAUL CIMINI VITERBO iniziava la gara con n.4 calciatori under: n. 7 CIUCCI Marco (nato il 10.11.2005) n. 3 SPOLVERINI Christian (nato il 07.05.2003) sostituito dal n. 17 OTTAVIANI Riccardo (nato il 12.09.2003) al 39 I tempo, n. 2 COLLACCHI Samuele (nato il 28.07.2005) sostituito dal nº 16 DI RIENZO Cristian (nato il 03.04.2006) al 30 II tempo e nº 16 DI RIENZO CRISTIAN (nato il 03.04.2006), sostituito dal n. 14 LO ZITO Emanuele (nato il 14.12.2005).
Il ricorso è infondato.
Infatti, sentito l’arbitro, lo stesso in sede di supplemento ha confermato quanto riportato sul referto di gara, elencando chiaramente le sostituzioni effettuate dalle Società, ha inoltre dichiarato che entrambi i Dirigenti, al termine della gara avevano fotografato il rapportino, relativamente ai dati della gara (come dalla copia allegata al ricorso presentato dalla società W3 MACCARESE) e che, soltanto successivamente, si rendeva conto di avere commesso errori nella trascrizione di alcuni nominativi nelle sostituzioni effettuate dalla società FAUL CIMINI, per cui aveva apportato le relative correzioni sulla copia del rapportino allegato al proprio referto e non aveva avuto possibilità di informare le Società di quanto avvenuto.
Il ricorso è infondato.
Alla luce di quanto esposto, non si riscontrano irregolarità commesse dalla società FAUL CIMINI VITERBO, in violazione al C.U. n. 1, p. 3.1 del 10.07.2023, relativamente all’impiego, nel corso della gara, di calciatori come nello stesso riportato.
PQM DELIBERA
- di respingere il ricorso presentato dalla società W3 MACCARESE
- di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: W3 MACCARESE POL. FAUL CIMINI VITERBO 0 - 0
- Il contributo va incamerato.
GARE DEL 17/12/2023
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
ACADEMY LADISPOLI SRL - SS ROMULEA
Si dà atto che la società ROMULEA non ha dato seguito al preannuncio di ricorso in merito alla gara di cui
in epigrafe, terminata con il seguente punteggio: ACADEMY LADISPOLI - ROMULEA 2 - 0
PQM DELIBERA
1) di convalidare il risultato della gara, conclusasi con il seguente punteggio: ACADEMY LADISPOLI - ROMULEA 2- 0.
2) il contributo va addebitato.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GIORGI LORENZO (FAUL CIMINI VITERBO S.R.L)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GALLI LORENZO (CITIZEN ACADEMY)
REKIK ADEM (LUISS S.S.D.A R.L.) FAIOLA ALESSANDRO (MONTE SAN BIAGIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
FABIANI SIMONE (CITIZEN ACADEMY)
Perchè al termine della gara rivolgeva espressioni offensive alla terna arbitrale (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS) (R AA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
COLACE ALESSANDRO (ACADEMY LADISPOLI SRL)
BIRASCHI LUCA (LUISS S.S.D.A R.L.)
CORSETTI CLAUDIO (POMEZIA CALCIO 1957)
GALVANIO ANDREA (VALMONTONE 1921)