Settima puntata della nostra rubrica relativa a temi afferenti il calcio e le sue regole curata dall'esperto di diritto sportivo Dott. Francesco Casarola.
Per le società di LND è tempo di organizzarsi per la prossima stagione sportiva. Quindi ci possono essere modificazioni attorno alla società sportiva. L’ordinamento della FIGC prevede alcune di queste modificazioni e sancisce l’impossibilità di cedere il titolo sportivo.
CHE COS'E IL TITOLO SPORTIVO ? - Per rispondere a questa domanda dobbiamo partire dall'art. 52 delle Norme organizzative interne della federazione (“NOIF”): “Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della FIGC delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti delle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.” Inoltre ll c.2 letto in combinato disposto con il già citato c.1 del medesimo articolo è la parte operativa e di maggior interesse di questo argomento, infatti si afferma: “In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.”
La ratio di questo istituto è così riassumibile: “il problema nasce dal fatto che il titolo sportivo di una società della Città Pinco possa essere liberamente ceduto ad una società della città Palla, cosa che avrebbe l'effetto “di sottrarre al “campanile” di una città i meriti sportivi conquistati o mantenuti dalla squadra ma che la tifoseria sente propri, per avere contribuito alla loro conquista con la propria partecipazione “emotiva” profusa sugli spalti.” Esemplifica, in maniera così illuminante la funzione del titolo sportivo l'Avv. E. Lubrano nel suo contributo scientifico dal titolo “Ammissione ai campionati di calcio e titolo sportivo: un sistema da rivedere?!”.
ANALISI DELLA NORMATIVA – Come già detto: il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della FIGC (uno dei compiti di questo organo è quella di organizzare i campionati) delle condizioni tecniche sportive della possibilità di partecipare ad un determinato campionato. Tralasciando i problemi che riguardano le formazioni professionistiche mi soffermerei su quello che è stato specificato dalla giurisprudenza sopratutto nella sentenza del Tar Lazio Sez. ter del 22 settembre 2004, n. 9668 (Napoli/FIGC) in tema di definizione del titolo sportivo.
Prima di tutto come si può definire il titolo sportivo: “ il titolo sportivo è una qualità inerente alla posizione di status che questi riveste nei confronti e nell’ambito dell’organizzazione settoriale di cui fa parte”. Quindi possiamo capire come questo sia uno status della società sportiva nei confronti dell'ordinamento sportivo. Ed infatti la stessa sentenza affermava “il titolo sportivo, in altre e più semplici parole, inerisce al soggetto affiliato in sé, perché non solo ne descrive il merito e la capacità sportivi, ma soprattutto la sua partecipazione all’organizzazione e, quindi, è una delle qualità del rapporto associativo dell’affiliato con la F.I.G.C.”
Mentre in seconda analisi si parla di “condizioni tecniche sportive” per definire “il risultato tecnico-sportivo s’identifichi con le condizioni tecnico-sportive che determinano (…) il diritto al relativo riconoscimento è un bene immateriale appartenente, in modo personalissimo ed esclusivo, solo alla società sportiva che l’ha conquistato sul campo”. Così passa il concetto che il diritto di partecipare ad un campionato è possibile solo se conquistato sul campo. Il dato che afferma che il titolo sportivo è privo di valore economico è ribadito dal c. 2 definendo “il titolo sportivo è personalissimo nell’ambito dell’ordinamento sportivo”. Andando a sgombrare il campo da possibili dubbi interpretativi.