Sei sostituzioni ma per il Giudice Sportivo l’ultima non influisce sull’esito finale della gara. Con questa sentenza il Crlazio riscrive la storia e soprattutto i regolamenti dei campionati. Parliamo di campionato Under 19 e l’Aranova si è vista rigettare il ricorso per i sei cambi compiuti dalla Vigor Perconti.
A questo punto l’abbiamo viste tutte, non possiamo più stupirci di niente. Anche la società Aranova con un comunicato ufficiale è incredula ma ovviamente annuncerà che farà ricorso in tutte le sedi più opportune per far rispettare i regolamenti del giuoco del calcio:
L’Asd Aranova apprende con profondo stupore l’esito del ricorso effettuato dopo la gara Under 19 Elite svoltasi contro la Vigor Perconti in cui la formazione di mister Francesco Bellinati ha effettuato 6 sostituzioni, una più del consentito dalle regole.
La storia del calcio laziale viene riscritta a stagione in corso con una sentenza che non soltanto crea un pericolosissimo precedente ma che non fa altro che smentire il regolamento che prevede un massimo di 5 cambi per Società senza nessuna deroga in tal senso.
Da quello che si legge sarà dunque necessario analizzare di volta in volta quanto il sesto o settimo o ottavo cambio avranno contribuito al raggiungimento del risultato finale con una quantità di ricorsi e controricorsi no stop da questo momento in poi? Probabilmente sì ma l’Aranova andrà avanti in tutte le sedi opportune per far valere le proprie ragioni.
Di seguito invece la sentenza che farà ancora discutere
ARANOVA - VIGOR PERCONTI
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 62 del 20/09/2023; esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme vigenti, dalla società Aranova, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, in quanto la società VIGOR PERCONTI avrebbe effettuato un numero di sostituzioni superiori a quante previste dal regolamento. Nello specifico, avrebbe effettuato le seguenti sostituzioni:
- Al minuto 27 del II tempo, esce DE ANGELIS (11) ed entra DIANETTI (18);
- Al minuto 34 del II tempo, esce BELTRAMMI (9) ed entra BIENATI (15)
- Al minuto 40 del II tempo, esce PASCARIELLO (7) ed entra ZOSIMI (20);
- Al minuto 44 del II tempo, esce MORANO (10) ed entra BIANCHINI (16)
- Al minuto 48 del II tempo, esce BIANCHINI (16) ed entra PROIETTI (12);
- Al minuto 50 del II tempo, esce TOGNOZZI (4) ed entra PARRAVICINI (13).
Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino, nel rispetto del regolamento vigente (art.74 N.O.I.F.).
Esaminati gli atti ufficiali di gara, come noto fonte privilegiata di prova, si deduce quanto segue: la società VIGOR PERCONTI ha in effetti effettuato n. 6 sostituzioni, l’ultima delle quali al minuto 45 + 5 del II tempo, sul risultato ARANOVA VIGOR PERCONTI 0 - 2; la gara si è poi conclusa al 45 + 6 del II tempo, sul risultato ARANOVA - VIGOR PERCONTI 0 - 2.
Questo Organo giudicante ritiene che, nel caso in esame, la circostanza segnalata dalla reclamante non ha avuto influenza sul risultato della gara, la cui regolarità non è stata dunque inficiata. Questo poiché, come da giurisprudenza consolidata, la presenza sul terreno di gioco di un calciatore in posizione “irregolare” non costituisce elemento sufficiente a determinare l’irregolarità della gara, ma è necessario verificare l’effettiva incidenza del fatto sulla regolarità dell’incontro di per sé una irregolarità tale da inficiare la competizione, ma è necessari la prova di un comportamento attivo del calciatore che in qualche modo possa aver inciso sulle sorti della gara. Pochi secondi, perlopiù al 45 + 5 del II tempo, sul risultato già acquisito di 0 -2 a favore della società VIGOR PERCONTI, non sono sufficienti ad un calciatore per alterare in misura apprezzabile l’iter fisiologico della gara, soprattutto in assenza del tempo necessario per intervenire agonisticamente.
PQM DELIBERA
1. di respingere il ricorso proposto dalla società ARANOVA;
2. di convalidare il risultato acquisito sul campo, ARANOVA VIGOR PERCONTI 0 - 2;
3. di inibire il dirigente accompagnatore della società VIGOR PERCONTI, sig. LA POSTA Stefano, fino al 20/10/2023;
4. di comminare alla società VIGOR PERCONTI l’ammenda di euro 200;
5. il contributo va incamerato.