Coppa Italia Promozione: eliminate d’ufficio Pontinia e Virtus Guarcino dopo i ricorsi di FC Montenero e Città di Paliano le quali ovviamente ottengono già il pass per i Sedicesimi di finale senza giocare la gara di ritorno in programma mercoledì 11 ottobre.
Bocciati perché presentati oltre tempo massimo i ricorsi di Duepigrecoroma e Bellegra 1961.
PONTINIA - FOOTBALL CLUB MONTENERO
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 74 del 29/09/2023 esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società FOOTBALL CLUB MONTENERO, con il quale si deduce l’irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore CICCARELLI Mauro (all’epoca dei fatti tesserato per la società NUOVO COS LATINA), in quanto squalificato come da Comunicato Ufficiale n. 68 del 28/09/2022 del Comitato Regionale Lazio;
Per l’effetto, invocano quanto previsto dal C.G.S.. Il ricorso è fondato. Infatti, il calciatore CICCARELLI Mauro, risulta in posizione irregolare, e quindi non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica di n. 1 gara, irrogatagli con il Comunicato Ufficiale n. 68 del 28/09/2022 del Comitato Regionale Lazio, per recidività in ammonizione (II INFR).
Considerato che il calciatore, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del C.G.S., avrebbe dovuto scontare la squalifica per le residue giornate nella stessa manifestazione (Coppa). Quanto sopra premesso, accertata l’irregolarità della partecipazione del calciatore CICCARELLI Mauro alla gara in oggetto, Visto l’art. 19, comma 4 del C.G.S.,
PQM DELIBERA
1. di accogliere il ricorso proposto dalla società FOOTBALL CLUB MONTENERO;
2. di irrogare alla società PONTINIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3, nonché l’ammenda di euro 100,00;
3. di considerare la società PONTINIA esclusa dalla manifestazione;
4. di inibire il dirigente accompagnatore della società Pontinia, Sig. BOTTONI Gianni, fino al 20/10/2023;
5. di squalificare per una ulteriore giornata di gara di Coppa il calciatore CICCARELLI Mauro;
6. Il contributo va restituito.
SPORT VIRTUS GUARCINO - POL.CITTA DI PALIANO
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 74 del 27/09/2023; esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società POL. CITTA DI PALIANO, con il quale si deduce l’irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore CELLITTI Filippo (all’epoca dei fatti tesserato per la società CECCANO CALCIO 1920), in quanto squalificato come da Comunicato Ufficiale n. 68 del 28/09/2022 del Comitato Regionale Lazio; Per l’effetto, invocano quanto previsto dal C.G.S.. Il ricorso è fondato. Infatti, il calciatore CELLITTI Filippo, risulta in posizione irregolare, e quindi non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica di n. 1 gara, irrogatagli con il Comunicato Ufficiale n. 68 del 28/09/2022 del Comitato Regionale Lazio, per una gara effettiva. Considerato che il calciatore, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del C.G.S., avrebbe dovuto scontare la squalifica per le residue giornate nella stessa manifestazione (Coppa). Quanto sopra premesso, accertata l’irregolarità della partecipazione del calciatore CELLITTI Filippo alla gara in oggetto, Visto l’art. 19, comma 4 del C.G.S.,
PQM DELIBERA
1. di accogliere il ricorso proposto dalla società POL. CITTA DI PALIANO;
2. di irrogare alla società SPORT VIRTUS GUARCINO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3, nonché l’ammenda di euro 100,00;
3. di considerare la società SPORT VIRTUS GUARCINO esclusa dalla manifestazione;
4. di inibire il dirigente accompagnatore della società SPORT VIRTUS GUARCINO, sig. FERRARI Flavio, fino al 20/10/2023;
5. di squalificare per una ulteriore giornata di gara di Coppa il calciatore CELLITTI Filippo; 6. Il contributo va restituito.