Stangata durissima ma tuttosommato prevedibile dopo i fatti di sabato quella inflitta al calciatore del Real Monteromano dopo l'aggressione al direttore di gara Angelo Poli durante il match col Proceno sospeso a circa venti minuti dal termine sul punteggio di 3-1 per i padroni di casa. Cinque anni all'autore della violenza, due giornate ad un altro calciatore reo di aver insultato arbitro già a terra.
Brutta pagina di calcio, brutta storia che probabilmente avrà anche conseguenze extracalcistiche.
GARE SOSPESE O NON DISPUTATE
A.C. PROCENO - REAL MONTE ROMANO
Il Giudice Sportivo, letto il rapporto di ed il supplemento gara, dal quale si evince che:
- al 25º minuto del secondo tempo il giocatore n. 10 Presutti Michele della società Real Monte Romano veniva espulso per aver proferito ripetutamente espressioni blasfeme ed insulti rivolti ai tesserati dell'altra società;
- dopo la notifica del provvedimento il calciatore aggrediva con violenza il direttore di gara colpendolo prima con un violentissimo calcio all'altezza del costato facendolo cadere a terra, poi, mentre tentava di rialzarsi, colpendolo con un violento pugno alla mandibola.
- In conseguenza dell'aggressione e delle lesioni subite, il direttore di gara non era in grado di proseguire la partita, in quanto accusava un grande dolore al petto ad alla cassa toracica e gravi difficoltà respiratorie per i quali veniva soccorso sul campo di gioco.
- Mentre l'arbitro era in terra, si avvicinava il n.2 Passerini Marco della società Monte Romano che lo insultava ripetutamente e lo minacciava.
- Successivamente il direttore di gara era costretto a recarsi al pronto soccorso dell'ospedale di Acquapendente dove veniva refertato con 20 giorni di prognosi in conseguenza della frattura della IX costa di destra e delle lesioni subite.
Considerata la gravità dei fatti sopra esposti, alla luce di quanto disposto dagli Artt. 17 comma 1 e 18 comma 1 lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva
DECIDE
a) di infliggere alla società REAL MONTE ROMANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e di condannarla al pagamento di un'ammenda di € 50,00;
b) di squalificare fino 19.12.2024 il calciatore Presutti Michele della società REAL MONTE ROMANO con preclusione alla permanenza in ogni ordine e grado della FIGC. Sanzione da considerare ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dalla FIGC con il C.U. n. 104 del 17.12.2014.
c) di squalificare il calciatore Passerini Marco della Società REAL MONTE ROMANO per due gare effettive.